Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7».

      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è inserito il seguente:

          «1-bis. Per abitazione principale, ai fini di cui al comma 1, lettera i-bis), si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i-bis), si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

      3. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.